Art. 24 disp. att. cpc - Liquidazione dei compensi.

La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento. Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa, e osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge. Articolo abrogato dall'art. 13, L. 8 luglio 1980, n. 319.




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