Art. 26 disp. att. cpc - Iscrizione nell'albo.

Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura. Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attività medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse. Articolo abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposto con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.




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