Art. 28 disp. att. cpc - Registri di cancelleria

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari. Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 399.




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