Art. 30 disp. att. cpc - Registri di cancelleria del tribunale.

Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri: 1. ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3. ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione; 4. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione; 5. ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate; 6. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore; 7. ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono assegnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere; 8. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere; 9. ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio; 10. rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio; 11. ruolo generale delle esecuzioni; 12. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni; 13. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 14. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 15. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale; 16. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito; 17. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio; 18. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo; 19. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici. Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro. Articolo abrogato dall'art. 7, L. 2 dicembre 1991, n. 399.




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