Art. 31 disp. att. cpc - Registri di cancelleria della corte di appello.

Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei nn. 1 a 10 e 13 a 19 dell'articolo precedente. Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro. Articolo abrogato dall'art. 7, L. 2 dicembre 1991, n. 399.




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