Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri: 1. ruolo generale degli affari civili; 2. rubrica alfabetica generale degli affari civili; 3. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere; 4. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali; 5. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione; 6. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito; 7. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio; 8. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38. Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte o da un consigliere da lui delegato, tranne quello indicato nel n. 6, che deve essere numerato e vidimato dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro. Articolo abrogato dall'art. 7, L. 2 dicembre 1991, n. 399.