Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico. Articolo abrogato dall'art. 7, L. 2 dicembre 1991, n. 399.