Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies. Le parole da “, nonché le copie” fino alla fine sono state aggiunte dall'art. 117, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.