Art. 39 disp. att. cpc - Deposito in cancelleria.

La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l'ammontare del deposito è fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente. Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.




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