Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte. I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale. Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario. Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita. Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.