L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente: 1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3. la natura dell'atto notificato; 4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; 5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla consegna.