L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica (2) e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte . Articolo da ritenersi abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposto con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. (2) Denominazione così modificata in virtù dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, ratificato con L. 10 febbraio 1953, n. 73.