Art. 54 disp. att. cpc - Determinazione dei giorni d'udienza

Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace (1). (1) L’articolo che recitava: “Determinazione dei giorni d'udienza. Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio di pretura o del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza della pretura o dell'ufficio di conciliazione.” è stato così sostituito dall'art. 119, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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