Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s'intende rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (1). Se nell'udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace (2) dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all'udienza immediatamente successiva (3). (1) Comma così modificato dall'art. 122, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. (2) La parola: "conciliatore" è stata sostituita dalle parole: “giudice di pace” dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374. (3) Le parole “il pretore o” sono state soppresse dall'art. 122, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.