Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge (1). (1) L’articolo che recitava: “Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio. Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'articolo 314 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.” è stato così modificato dall'art. 123, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.