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La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace (1) a norma dell'articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza (2).
(1) La parola: "conciliatore" è stata sostituita dalle parole: “giudice di pace” dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374. (2) Le parole “dal pretore o” sono state soppresse dall'art. 124, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.