Art. 65 disp. att disp. att. cpc - Querela di falso

Il giudice di pace (1), quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale (2). (1) La parola: "conciliatore" è stata sostituita dalle parole: “giudice di pace” dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374. (2) Le parole “pretore o il” sono state soppresse dall'art. 126, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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