Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'art. 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce (1). (1) L’articolo che recitava: “Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma dell'articolo 163 secondo comma del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti davanti al giudice istruttore, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.” è stato aggiunto dall'art. 18, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 e successivamente così sostituito dall'art. 78, L. 26 novembre 1990, n. 353.