Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo (1). (1) L’articolo che recitava: “Potere delle parti sui fascicoli. Le parti o i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.” è stato così modificato dall'art. 7, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con L. 6 dicembre 1994, n. 673.