L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo. Il primo presidente della corte d'appello invita le camere di commercio, industria e agricoltura a fare le loro proposte e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Articolo abrogato a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposto con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.