Art. 80 bis disp.att. cpc - Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione

La rimessione al collegio, a norma dell'articolo 187 del Codice può essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 23, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.




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