Art. 81 disp. att. cpc - Fissazione delle udienze d'istruzione

Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 24, d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.




Leggi altri articoli in: Disposizioni per l'attuazione