Art. 101 cpp - Difensore della persona offesa

La persona offesa dal reato [c.p. 120 ss.], per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2 [disp. att. 24, 33, 65]. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. (1) 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100. (1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. 0a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 20 dicembre 2007, n. 47473


Leggi altri articoli in: Titolo VII - Difensore (artt. 96-108)
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