Art. 102 cpp - Sostituto del difensore

Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto. (1) 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore. (1) Comma così sostituito dall’art. 4 della L. 6 marzo 2001, n. 60.

Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 17 luglio 2009, n. 29529


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