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Art. 11 bis cpp - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 1(1) (1) Nel presente provvedimento le parole “Direzione nazionale antimafia” sono state sostituite dalle parole “Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7.




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