Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato (1), il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. (1) Le parole: “la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato” sono state inserite dall’art. 26 della L. 30 giugno 2009, n. 85.