Art. 134 cpp - Modalità di documentazione

Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica. 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita' (1). (1) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212.




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