Art. 135 cpp - Redazione del verbale

Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.




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