Art. 151 cpp - Notificazioni richieste dal pubblico ministero

Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. (1) 2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (2). 4. (…) (3). (1) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 2, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155. (2) Comma così sostituito dall’art. 2, del D.Lvo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. (3) Il comma che recitava: “4. Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore.” è stato abrogato dall’art. 2 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12.




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