Art. 165 cpp - Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio. 3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.




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