Art. 17 cpp - Riunione di processi

La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: (1) a) nei casi previsti dall'articolo 12; b) (…) (2); c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) (…) (3).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

(1) Parole modificate dall’art. 1, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63. (2) Lettera soppressa dall’art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. (3) Le originarie lettere c) e d) sono state così sostituite dall’art. 1, comma 3, della L. 1 marzo 2001, n. 63.






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