Art. 175 cpp - Restituzione nel termine
Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (1).
L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. (2)
La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. (3)
La richiesta per la restituzione del termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto (4). La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.
Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
(1) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 11, comma 6, L. 28 aprile 2014, n. 67. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
(4) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 21 febbraio n. 17, convertito con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
Se Il decreto penale di condanna viene notificato solo all’avvocato domiciliatario e non (anche) all’imputato vi E’ violazione del diritto di difesa e necessaria ricostituzione nel termine dell'imputato.
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 23 febbraio 2021, n. 6900.
L’istanza di restituzione nel termine non necessita di procura speciale
Cassazione penale 27350/2007
Sussiste la legittimazione del difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale, a proporre istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., considerato che non si tratta di atto specificamente ed espressamente riservato all'imputato o al suo procuratore speciale (art. 99, comma secondo, cod. proc. pen.) e che l'imputato può, comunque, togliere effetto all'atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99, comma secondo, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, App. Torino, 20 Febbraio 2006).
L’imprevedibile ignoranza della legge penale scusa l’omessa impugnazione
È illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui l'imputato aveva reiteratamente presentato una dichiarazione di appello all'ufficio matricola della casa circondariale ove si trovava ristretto, riservando i motivi al difensore di fiducia che l'aveva assistito in primo grado).
Cassazione Penale sentenza n. 35149 del 26 giugno 2009