Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 23 aprile 2008, n. 16769, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 12 marzo 2009, n. 11019, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 17 aprile 2009, n. 16614 e Tribunale di Bari, sez. I penale, sentenza 14 luglio 2009