Art. 229 cpp - Comunicazioni relative alle operazioni peritali

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.



Nullità perizia senza avviso contraddittorio parti

L'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c) e art. 180 c.p.p. Nullità che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (eccezione che, nel caso di specie, non è stata formulata come desumibile dalla lettura del verbale dell'udienza del 29 marzo 2017).


Cass. pen., Sez. II, 20/09/2023, n. 47298

Giudizio Abbreviato – il luogo di inizio operazioni va comunicato

In tema di giudizio abbreviato, l'accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. proc., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 22/12/2016)

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 08/02/2018, n. 24930 (rv. 273176)


Per Attività successive alla prima non vi è obbligo di comunicazione

In tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (In motivazione la Corte ha chiarito che, una volta indicato a verbale luogo e orario di inizio delle operazioni peritali, non sussiste alcun obbligo di dare avviso ulteriore al consulente nominato, né in capo al perito grava alcun obbligo di comunicazione). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/07/2017)

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 30/04/2019, n. 36152




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