Home
1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.
Rinnovazione istruttoria in appello
In tema di procedimento in appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria quando la prova decisiva riguarda le dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici e dai periti, ancorché siano state acquisite le loro relazioni, là dove nella motivazione della sentenza di "overturning" tali dichiarazioni siano state autonomamente valorizzate e rivalutate. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 26/01/2023)
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 21/11/2023, n. 7379
Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.