Art. 253 cpp - Oggetto e formalità del sequestro

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.



Sequestro Probatorio richiesto dalla parte e non accolto dal PM

Cassazione, Sentenza n. 4 del 26/04/1990 

Il disposto dell'art. 368 cod. proc. pen. che fa obbligo al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari le richieste di sequestro, presentate dagli interessati, che non intende accogliere si riferisce esclusivamente alle richieste di sequestro probatorio ai sensi degli artt. 253 e 365 del codice di procedura penale, e non a quelle di sequestro preventivo, in quanto, solo in relazione al sequestro probatorio, il legislatore ha inteso rimettere al giudice per le indagini preliminari l'apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini.


Rigetto sequestro probatorio dal GIP non impugnabile

Cassazione, Sentenza n. 42969 del 04/10/2007 

Il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 cod.proc.pen., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod.proc.pen..


Pregiudizio della persona offesa e dispersione della prova a causa del Pubblico Ministero

Cassazione Sentenza n. 4395 del 28/09/2000 Cc.  (dep. 08/11/2000 ) Rv. 217699 - 01

In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen., il pubblico ministero che non intenda accogliere le istanze degli interessati deve trasmetterle al giudice per le indagini preliminari affinché valuti l'opportunità di acquisire una prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini; è pertanto abnorme, in quanto suscettibile di creare una stasi nell'adozione dell'atto in questione, il comportamento del gip che, pur avendo ritenuto necessario acquisire attraverso il sequestro probatorio la documentazione sollecitata, restituisca gli atti al pubblico ministero perché proceda in tal senso.


Cassazione, Sentenza n. 11307 del 11/10/1995 

In materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compite dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono sempre utilizzabili quale "notitia criminis". Infatti a tali accessi non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'attività di polizia giudiziaria e, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la mancanza o la irregolarità formale dell'autorizzazione può essere considerata causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale.


 

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 1 luglio 2009, n. 26699



Nel caso in cui la polizia giudiziaria tenti di sequestrare di sua iniziativa un manufatto abusivo già sequestrato, ma con diverse disposizioni, la Procura può non convalidare il sequestro della polizia giudiziaria e decretarne uno nuovo dai medesimi contenuti.


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