Art. 254 bis cpp - Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni

L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali. (1) Articolo inserito dall’art. 8, comma 5, della L. 18 marzo 2008, n. 48.




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