Art. 254 cpp - Sequestro di corrispondenza

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. (1)

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli (2) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 4, lett. a) della L 18 marzo 2008, n. 48. (2) Le parole "o alterarli" sono state inserite dall'art. 8, comma 4, lett. a) della L 18 marzo 2008, n. 48.



L’inutilizzabilità delle chat estrapolate dall'archivio del telefono cellulare senza che ne sia stato disposto il sequestro

La Suprema Corte ha ribadito il principio espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 39548 depositata il 28 ottobre 2024 che aveva stabilito che i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp, le e-mail e gli sms conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”, sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’articolo 254 Cpp per il sequestro della corrispondenza.


Richiesta riesame verifica dispositivo smartphone

In tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/04/2024)

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 10/09/2024, n. 37409


Mera riproduzione fotografica delle conversazioni whtasapp

Nel vigente sistema processuale caratterizzato dalla dialettica delle parti (art. 190 cod. proc. pen.), alle quali è attribuito l'onere di allegare le prove a sostegno delle rispettive posizioni, il giudice è tenuto a provvedere sulle relative richieste sulla base dei parametri di ammissibilità enunciati dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen., considerando i divieti probatori e la pertinenza della prova richiesta al thema decidendum e i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 cod. proc. pen.: infatti, non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi. Invece, per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via wathsapp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto. 

Cass. pen., Sez. VI, 28/06/2023, n. 38678



La disposizione in oggetto è tornata d'enorme attualità per i processi penali di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente laddove molto spesso la polizia giudiziaria chiede in visione lo smartphone dell'indagato. 


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