Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264. Articolo abrogato dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.