Art. 266 cpp - Limiti di ammissibilità

L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato (1), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; (2) f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; (3) f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (4). 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. (1) Parole inserite dall’art. 9 comma 5, della L. 18 aprile 2005, n. 62. (2) Lettera aggiunta dall’art. 12, comma 1, L. 3 agosto 1998, n. 269 e, successivamente, così modificata dall'art. 13, comma 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. (3) Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 3, L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 2 della medesima L. 9/2013. (4) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 settembre 2007, n. 35412 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 aprile 2008, n. 17619


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