L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato (1), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies; (2) f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale; (3) f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale (4). 2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. (1) Parole inserite dall’art. 9 comma 5, della L. 18 aprile 2005, n. 62. (2) Lettera aggiunta dall’art. 12, comma 1, L. 3 agosto 1998, n. 269 e, successivamente, così modificata dall'art. 13, comma 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. (3) Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 3, L. 14 gennaio 2013, n. 9, a decorrere dal 1° febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 2 della medesima L. 9/2013. (4) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.