Art. 35 cpp - Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.




Leggi altri articoli in: Titolo I - Giudice (artt. 1-49)
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto