Art. 353 cpp - Acquisizione di plichi o di corrispondenza

Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro. 2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l’accertamento del contenuto. (1) 3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, (2) per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione (3) di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. (1) Le parole: “e l’accertamento del contenuto” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48. (2) Le parole: “lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. b) della L. 18 marzo 2008, n. 48. (3) Le parole: “telegrafico, telematico o di telecomunicazione” sono state aggiunte dall’art. 9, comma 2, lett. b) della L. 18 marzo 2008, n. 48.




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