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1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
In caso di sequestro operato di iniziativa della polizia giudiziaria il termine per proporre istanza di riesame decorre dalla data di notifica del decreto di convalida all'interessato ovvero, in caso di mancata notificazione, dalla data in cui lo stesso abbia avuto conoscenza del provvedimento di convalida, mentre nessun rilievo riveste l'eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste alcun obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla prima notifica eseguita a mani proprie dell'indagato e non invece dalla seconda avvenuta presso il difensore domiciliatario). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Brescia, 19/02/2014)
Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 06/06/2014, n. 38721
In tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che é unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. (Rigetta, Trib.lib. Taranto, 7 Giugno 2005)
Cass. pen., Sez. Unite, 11/07/2006, n. 27777