Art. 359 cpp - Consulenti tecnici del pubblico ministero
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Leggi altri articoli in: Titolo V - Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)