Art. 362 cpp - Assunzione di informazioni

Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. (1) 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1 ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto di psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini (2). (1) L’ultimo periodo di questo comma è stato così da ultimo sostituito dall’art. 13, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63. (2) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. d), della L. 1 ottobre 2012, n. 172 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212.




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