Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, 3, 4 e 6. (1) 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b). (1) Le originarie parole: “3 e 4” sono state così sostituite dalle attuali dall’art. 8, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63.