Art. 369 bis cpp - Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. (2) 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini; b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico; c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio; d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata; d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; (3) e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (1) Articolo inserito dall’art. 19 della L. 6 marzo 2001, n. 60. (2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.




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