Art. 369 cpp - Informazione di garanzia

Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3. (1)

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 15.

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.






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