Art. 384 bis cpp - Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. (1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119..

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 29 luglio 2009, n. 31296


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