Art. 391 quater cpp - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione
1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Leggi altri articoli in: Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)